Art. 4.
(Ricorso in materia di indici dei prezzi al consumo per le famiglie).

      1. Ciascun cittadino ha diritto di presentare ricorso motivato avverso le decisioni in materia di determinazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie adottate da qualunque ufficio o ente che compone il Sistema statistico nazionale.
      2. Il ricorso deve essere ricevuto e protocollato dall'ufficio o ente cui è presentato, che ne trasmette copia all'ISTAT.

 

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Esso deve essere esaminato entro due mesi dalla presentazione. L'ente cui il ricorso è diretto può chiedere ulteriori chiarimenti al ricorrente, fissando un termine massimo di un mese per le controdeduzioni. Nei successivi due mesi il ricorso deve condurre ad una pronuncia ufficiale da parte degli organi deliberativi dell'ente cui esso è diretto.
      3. Il ricorso può concernere qualunque fase della procedura di determinazione del numero indice dei prezzi al consumo e, in particolare:

          a) effettiva presenza e reperibilità del bene o del servizio sul territorio;

          b) qualità e quantità dei consumi abituali della popolazione residente;

          c) difformità tra numeri percentuali assunti nella determinazione dell'indice e numeri assoluti rilevabili sul mercato;

          d) palesi e documentate difformità tra i prezzi rilevati dagli uffici statistici e quelli generalmente ed effettivamente praticati sul mercato;

          e) incidenza di sconti occasionali, rincari estemporanei, vendite promozionali ed altre particolari condizioni di mercato sulla effettiva valutazione del bene o del servizio;

          f) ogni altra evidente e documentata alterazione, omissione o manipolazione dei dati dichiarati, registrati o calcolati nella procedura relativa alla determinazione dei numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie.