1. Ciascun cittadino ha diritto di presentare ricorso motivato avverso le decisioni in materia di determinazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie adottate da qualunque ufficio o ente che compone il Sistema statistico nazionale.
2. Il ricorso deve essere ricevuto e protocollato dall'ufficio o ente cui è presentato, che ne trasmette copia all'ISTAT.
a) effettiva presenza e reperibilità del bene o del servizio sul territorio;
b) qualità e quantità dei consumi abituali della popolazione residente;
c) difformità tra numeri percentuali assunti nella determinazione dell'indice e numeri assoluti rilevabili sul mercato;
d) palesi e documentate difformità tra i prezzi rilevati dagli uffici statistici e quelli generalmente ed effettivamente praticati sul mercato;
e) incidenza di sconti occasionali, rincari estemporanei, vendite promozionali ed altre particolari condizioni di mercato sulla effettiva valutazione del bene o del servizio;
f) ogni altra evidente e documentata alterazione, omissione o manipolazione dei dati dichiarati, registrati o calcolati nella procedura relativa alla determinazione dei numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie.